Onorevoli Colleghi! - Il presente intervento normativo ha l'ambizione di introdurre una disciplina unitaria per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali, che dovrà quindi essere armonizzata con le discipline di settore previste per ciascun servizio pubblico locale, anche mediante l'univoca indicazione delle norme applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle norme di settore, ferme restando la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici e strumentali.
      Nel mondo delle aziende locali dei servizi pubblici di interesse economico vi sono energie imprenditoriali e lavorative, nonché capacità innovative che devono essere liberate, affinché possano realizzare un salto di qualità nella fornitura di servizi ai cittadini e nel sostegno alla competitività del sistema economico italiano. Al tempo stesso, il sistema delle autonomie locali deve poter disporre di strumenti di programmazione e di regolazione forti che consentano un governo effettivo del territorio, indirizzando la rete dei servizi a soddisfare le esigenze di crescita economica e civile delle comunità amministrate. Si riscontra la necessità di fornire un quadro di certezza normativa che consenta agli organi di governo locale di curare lo sviluppo del proprio territorio e valorizzi le capacità delle imprese pubbliche e private che operano nel campo dei servizi locali. La linea deve essere quella di una regolazione forte dei mercati da parte delle autorità pubbliche, che dia spazio al confronto concorrenziale e crei occasioni di sviluppo per le imprese che vogliono crescere e innovare.

 

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      La premessa di un rilancio e di uno sviluppo del processo riformatore sta nella inequivocabile affermazione che la proprietà delle reti e degli impianti di servizi pubblici locali deve essere mantenuta in capo agli enti locali. È questo un presupposto essenziale per due motivi principali: in primo luogo, perché la proprietà di reti e di impianti garantisce all'ente locale la possibilità di programmare lo sviluppo delle reti stesse e quindi di governare il territorio di riferimento; in secondo luogo, in quanto la proprietà pubblica è essenziale affinché la concorrenza «per» il mercato possa svilupparsi correttamente - cioè senza artificiali «barriere all'entrata» - tra imprese che si candidano a gestire la rete e a realizzare programmi di investimento coerenti con gli indirizzi stabiliti dall'ente locale. Al termine del periodo di affidamento, rete e impianti tornano nella disponibilità dell'ente locale che può così procedere al nuovo affidamento.
      Venendo ora alle riforme della regolazione, occorre prendere spunto dalla distinzione, contenuta nel «Libro verde sui servizi d'interesse generale» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM(2003)270 del 21 maggio 2003, fra i «servizi di rilevanza economica» e quelli «privi di rilevanza economica». L'attribuzione all'una o all'altra area di un'attività mostra un carattere dinamico ed è connessa all'evoluzione culturale, economica e tecnologica. I servizi di interesse economico generale esercitati in ambito locale o che costituiscono segmenti di dimensione locale di attività organizzate a livello nazionale (come nel caso della gestione delle reti di distribuzione locale nel settore dell'energia e del trasporto pubblico) hanno sempre più assunto rilevanza economica, rendendo ineludibile l'esigenza di ricorrere al principio di concorrenza, ai fini dello sviluppo dei medesimi servizi mediante il confronto competitivo fra gli operatori.
      In questo contesto legislativo, complesso e privo di organicità, la proposta di legge in esame vuole promuovere, mediante la delega al Governo, il complessivo riordino della disciplina dei servizi pubblici locali anche, ove occorra, mediante interventi sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Si chiarisce, inoltre, che i servizi pubblici locali sono una parte essenziale delle funzioni fondamentali dei comuni e che essi sono connotati dal principio di atipicità e devono rispondere a criteri di proporzionalità, adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni, secondo le note indicazioni dei documenti comunitari in materia di appalti e concessioni e di partenariato pubblico privato.
      L'architrave della nuova disciplina è costituita dal generale ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, per l'affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di pubblici servizi e anche nel rispetto della sussidiarietà orizzontale prevista dall'articolo 118 della nostra Costituzione.
      Il ricorso a forme diverse di affidamento dei servizi pubblici locali resta, quindi, consentito solo eccezionalmente e temporaneamente limitato, laddove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato. In tali casi, peraltro, l'ente locale dovrà anche adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro e non oltre diciotto mesi, della medesima situazione di mercato. Su tali scelte si prevedono controlli delle autorità poste a tutela della concorrenza.
      In particolare, l'eccezionale possibilità di affidamento diretto «in house» viene limitata alle sole società pubbliche partecipate dall'ente locale in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario.
      La possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza è esclusa per i soggetti già affidatari in via diretta di servizi pubblici locali, nonché per le imprese partecipate da enti locali, che usufruiscono
 

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di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempreché l'impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.
      Il riordino dei servizi dovrà, altresì, puntare a favorire le massime razionalizzazione ed economicità, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio.
      Molta cura dovrà essere dedicata alla disciplina transitoria mediante il progressivo allineamento delle diverse gestioni in essere alla nuova normativa. In particolare, si prevede che le gestioni dirette ormai in essere proseguano fino alla naturale scadenza, senza poter essere però prorogate o rinnovate. Naturalmente, il soggetto affidatario diretto potrà concorrere, così come ogni altro operatore, alla gara volta ad affidare il medesimo servizio mediante un sistema di scelta competitiva. Tale possibilità scadrà, peraltro, al termine di un congruo periodo transitorio, che è fissato allo scadere dei due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Sarà quindi cura dell'affidatario diretto sollecitare il comune ad indire la procedura concorsuale entro il predetto termine.
      Nella norma transitoria, che è prevista in una durata non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stato posto in essere un sistema di incentivazione che attraverso l'allungamento dei tempi della norma transitoria stessa mira alle aggregazioni territoriali e alla contendibilità delle aziende stesse attraverso quotazioni in borsa o accessioni di partecipazioni di minoranza o di controllo nelle aziende stesse.
      La presente proposta di legge delega, altresì, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.
      Si prevede, al riguardo, che ogni gestore debba adottare una carta dei servizi concordata con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni delle imprese interessate all'utenza del servizio, che indichi anche le modalità d'accesso alle informazioni garantite, le modalità per presentare reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
      Il permanere dell'affidamento del servizio sarà quindi condizionato all'adozione e al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare dall'esame dei reclami e dall'effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obiettività, sotto la vigilanza dell'ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.
 

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